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ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANILE " G.B.U. "
con sede in Urbania (PU) localita’ barco sn.

L’ associazione è apolitica e senza fini di lucro. Essa ha per oggetto la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività musicali attraverso la gestione, l’organizzazione di corsi di formazione e di orientamento sia a carattere professionale che puramente divulgativa. Organizza manifestazioni, festivals, concerti, concorsi oltre a collaborare per iniziative e realizzazione di progetti, programmi che riguardano e coinvolgono gruppi ed altre associazioni musicali esistenti. Tutte queste iniziative sono frutto di un costante impegno da parte di volontari e veri appassionati di musica.

foto gruppo storico
Il nucleo portante dell'associazione

Allegato A

STATUTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANILE " G.B.U." con sede in URBANIA (Pesaro e Urbino) località Barco s.n,

ART. 2
  
L'associazione è apolitica e senza fini di lucro. Essa ha per oggetto la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività musicali attraverso la gestione, l'organizzazione di corsi di formazione, dì orientamento sia a carattere professionale che puramente divulgativa, la realizzazione di riviste e pubblicazioni specializzate, manifestazioni, festivals, concerti, concorsi oltre alla collaborazione ed all'intervento per iniziative e per la realizzazione di progetti e programmi coinvolgenti e riguardanti il collegamento e contatto tra gruppi ed altre associazioni musicali esistenti.
L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencale comunque connesse sul piano organizzativo, di studio e di ricerca e dello spellacelo musicale, utilizzando la prestazione dei soci o di qualsiasi altro gruppo musicale, associazione o persona fisica a ciò idonea.
L'associazione accetta ed applica Statuto, Regolamento e quanto altro deliberato dai competenti organi delle Federazioni o Enti alle quali delibererà di aderire.
     
     

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI
     
     
ART. 3
     
II patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili che l'associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

Le entrate sono costituite da:
a) tasse di ammissione dei soci
b) contributi dei soci
c) eventuali contributi di Enti pubblici e di qualsiasi altro genere
d) eventuali introiti da manifestazioni e di eventuali sottoscrizioni.
  
   
ART. 4
     
L'anno sociale e l'esercizio finanziario eludono il 31 dicembre di ogni anno.
E' fallo divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge.
     
   

SOCI
     
     
ART. 5
  
I soci dell'associazione possono essere persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici. Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni categoria di socio. I soci versano una quota non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
  
ART. 6
  
Tutti coloro che intendono fare parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'associazione. La domanda del richiedente dovrà essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esecente la potestà parentale.

ART. 7
           
La qualifica di socio da diritto a partecipare, frequentare tutte le attività poste in essere dall'associazione, secondo le modalità previste dal apposito regolamento. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, le disposizioni del Consiglio Direttivo e le regole dettate da eventuali organismi nazionali ai quali l'associazione aderisce.

ART. 8
  
I soci cessano automaticamente di appartenere all'associazione in caso di mancato rinnovo dell'adesione o per morosità protrattasi per oltre 15 gg. dalla scadenza del pagamento richiesto. La cessazione potrà avvenire anche per radiazione deliberata dal Consiglio direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

     
     
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
           
     

ART. 9
           
Gli organi sociali sono:

a) Assemblea generale dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
   
ART. 10
 
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci che siano in regola con il versamento della quota . Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare:
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione
- sulla elezione del Presidente
- sulle modifiche allo statuto sociale
- sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio direttivo

L'assemblea generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all'albo dell'associazione almeno 15 gg. prima della data di convocazione.
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
  
ART. 11
   
Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale dei soci fra tutti quei soci iscritti da almeno due anni all'associazione. Si compone dal Presidente che è anche Presidente dell'associazione oltre ad un minimo di due ad un massimo di otto mèmbri. Il consiglio può nominare nel proprio seno un segretario ed un cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il  Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri senza formalità.
Il Consiglio Direttivo delibera collegialmente a maggioranza dei presenti. Il C.D. ha la facoltà di delegare alcune specifiche funzioni anche ad un singolo membro. E' fatta salva la possibilità in casi di urgenza, di impossibilità di riunire il C.D. e nell'interesse dell'associazione operare individualmente chiedendo successivamente nel minor tempo possibile la ratifica allo stesso C.D. Prima di tale ratifica il consigliere rimane responsabile personalmente delle obbligazioni sociali inerenti al proprio operato.
Il C.D. decade automaticamente nella sua totalità qualora si presentino dimissionari la maggioranza assoluta dei consiglieri. I consiglieri non dimissionari restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare tempestivamente l'assemblea ordinaria per provvedere alla ricostituzione del C.D. . In caso di dimissioni totali e di inerzia da parte dei consiglieri rimanenti, 1/3 dei soci potrà provvedere alla convocazione sopradescritta ed alla gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 12
           
Sono compiti del Consiglio direttivo:

• deliberare le domande di ammissione dei soci
• redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci
• deliberare l'ammontare della tassa d'ammissione sulla quota
• fissare le date di convocazione delle assemblee ordinarie e convocare le assemblee straordinarie
• promuovere le attività formative e la diffusione della cultura musicale
• redigere i regolamene dell'attività
• nominare i responsabili delle varie attività od iniziative
• adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci qualora si rendessero necessari
• curare l'ordinaria amministrazione nonché la straordinaria con l'esclusione dei compiti attribuiti all'assemblea
• attuare le finalità previste dallo statuto.
    
ART. 13
     
Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. In caso di assenza o impedimento, può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più mèmbri del direttivo o, per motivi gestionali, a incaricati dell'associazione tramite autorizzazione scritta. In quest'ultimo caso l'assemblea dei soci dovrà ratificare il provvedimento.
  
ART. 14

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuno al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

ART. 15

Tutte le controversie fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi saranno sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre elementi soci dell'associazione di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo che assume la presidenza dal Consiglio Direttivo al di fuori di esso. Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto sarà inappellabile. I soci con l'accettazione dello statuto si impegnano alla presente clausola compromissoria .
 
ART. 16
     
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato previo parere favorevole dei 4/5 dei soci dall'assemblea generale convocata in seduta straordinaria con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione dovrà essere presentata da almeno i 4/5 dei soci con l'esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'amministrazione comunale.

ART. 17
     

Per tutto quando non espressamente previsto dai presente statuto si rinvia alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

 


 
Copyright © 2006-2007Associazione Musicale Giovanile G.B.U. - loc.Barco, s.n. 61049 URBANIA (PU)
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